Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di polizia di sicurezza privata sollecitano da tempo un'attenzione da parte del Parlamento al loro comparto, con una legge che disciplini specificatamente e modernamente il settore.
      Attualmente questa attività è disciplinata da disposizioni contenute nel titolo IV, articoli 133-141, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nel regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
      Nel ricordare che garantire alla collettività la sicurezza è uno dei compiti primari dello Stato, si evidenzia che negli ultimi decenni si sono affermate e diffuse sul territorio strutture di difesa e di intelligence istituite da privati, con persone che sovente provengono anche dalle Forze dell'ordine.
      Se lo Stato democratico deve essere l'attore principale nel campo della sicurezza, in quanto le Forze dell'ordine sono poste a difesa della libertà del cittadino - articolo 13 della Costituzione - dei suoi diritti inviolabili - articolo 2 della Costituzione - e dei suoi beni - articolo 42, secondo comma, della Costituzione -, e quindi la sicurezza rappresenta un'attività essenziale all'esistenza stessa dello

 

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Stato moderno, nulla ostacola l'esistenza di strutture private di sicurezza quando la loro attività è disciplinata con legge.
      L'equilibrio che deve realizzarsi in una legge di disciplina dell'attività economica di sicurezza privata può essere inquadrato nel titolo III (Rapporti economici) della Costituzione, che, all'articolo 41, commi primo e secondo, recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
      Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge: nell'affermare il diritto costituzionale del singolo cittadino di dare vita ed esercitare un'attività economica, lo Stato democratico deve disciplinare l'attività economica, fissando una serie di requisiti in modo tale che questa attività sia (articolo 41, terzo comma, della Costituzione) indirizzata e coordinata a fini sociali e, conseguentemente non sia contraria ai diritti inalienabili del cittadino e alla sua libertà.
      In tale senso le strutture di sicurezza private sono soggetti economici che offrono i servizi complementari e subordinati rispetto a quelli offerti dallo Stato, ma che tuttavia sono offerti per fare fronte a un'esigenza e ad una richiesta che giungono dalla collettività stessa quando questa necessita di servizi particolari a cui lo Stato, difensore di interessi diffusi e non particolari, non è in grado di corrispondere o non può soddisfare.
      Il notevole e continuo sviluppo di strutture di sicurezza private spinge verso l'approvazione di una legge specifica per questa attività e per i suoi operatori, la cui esistenza non può essere posta in discussione ogni qual volta la sicurezza privata è un mezzo di prevenzione di crimini o di azioni criminose, e contribuisce conseguentemente al mantenimento della sicurezza pubblica.
      Tuttavia la difesa della sicurezza non può divenire momento di aggressione, non riconoscimento di diritti, invasione delle sfere giuridiche e patrimoniali dei cittadini per ottenere vantaggi personali o di terzi.
      Questo è uno dei motivi che giustificano, come è desumibile dalla presente proposta di legge, l'attenzione posta dal legislatore nel momento di costituzione, organizzazione e sviluppo delle attività di sicurezza private dello Stato, il quale ha il compito costituzionale e conseguentemente super partes di proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini e di garantire la loro sicurezza.
 

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